Lo Statuto |
|
|
|
| Domenica 14 Dicembre 2008 20:24 |
Ai sensi della Legge n. 383/2000 e delle norme del Codice Civile in materia di associazioni è costituita lâAssociazione Nazionale dei dipendenti e dei cittadini-utenti degli uffici e servizi erogati dagli Enti che afferiscono al compartimento delle Regioni, Autonomie Locali e Camere di Commercio Industria ed Artigianato denominata "ANTIGENEâ . Con sede legale in Roma, Piazzale Clodio N. 61, e la facoltĂ di istituire con deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, anche allâestero, sedi secondarie e uffici distaccati. Lo spostamento della sede legale non richiede una modifica statutaria.. La durata dellâAssociazione è fissata fino al 2050. Art. 2 FinalitĂ 1. LâAssociazione, con finalitĂ di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, si ispira ai principi di solidarietĂ , unitĂ , consociativitĂ , responsabilitĂ sociale. LâAssociazione è senza fini di lucro, apartitica, politicamente non schierata, autonoma nei suoi presupposti e nella sua prassi e svolge la propria attivitĂ di utilitĂ sociale nei confronti degli associati e dei terzi nel pieno rispetto della dignitĂ e libertĂ del singolo. 2. LâAssociazione in particolare si costituisce per concorrere allâattuazione concreta dei principi inderogabili della P.A.: eguaglianza, imparzialitĂ , continuitĂ , partecipazione, efficienza, efficacia, economicitĂ nonchĂŠ dei principi desumibili dal Trattato Europeo: paritĂ di trattamento, trasparenza, proporzionalitĂ , dovere di motivazione e tutela giurisdizionale, diritto allâinformazione, diritto dei cittadini-utenti alla universalitĂ , accessibilitĂ e qualitĂ dei servizi, diritto dei consumatori a un grado di protezione elevato. b) per porsi come manifestazione originaria e non comprimibile di cittadinanza societaria a livello di soggetti utenti e agenti nellâambito degli uffici e servizi pubblici degli Enti Locali, Regioni e camere di commercio, industria e artigianato al fine di concorrere ad individuare, rappresentare e collegare diritti soggettivi ed interessi legittimi delle professionalitĂ interne , sia dei cittadini-utenti che ne usufruiscono ; c) per concorrere a promuovere un modello condiviso basato sulle competenze, sullo snellimento e semplificazione delle procedure burocratiche, sulla riqualificazione e formazione continua del personale, sulla specializzazione delle attivitĂ di governance, sul coinvolgimento dei diversi portatori di interessi; d) per promuovere azioni di difesa individuale e collettiva nelle situazioni di disapplicazione contrattuale e/o legislativa dei principi fondamentali dellâazione della P.A. posti a tutela: sia dei diritti dei lavoratori, nellâambito della piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro in regime privatistico sia dei diritti dei cittadini-utenti, anche in relazione agli eventuali conseguenti danni patrimoniali, erariali e da disservizio causati in modo diretto od indiretto in danno alla cittadinanza ; e) per promuovere, nel principio della trasparenza, la massima pubblicizzazione degli atti di organizzazione, di programmazione, dei piani esecutivi di gestione, di bilancio, degli strumenti di controllo, di valutazione del personale, di misurazione della qualitĂ e quantitĂ dei servizi, obblighi di prestazione di pubblici servizi degli Enti e di tutti quelli riferibili alle finalitĂ delle lettere precedenti, quali atti di pubblico interesse; f) per concorrere a favorire lo sviluppo della cultura del rispetto delle regole e della legalitĂ nel territorio dâappartenenza e la collaborazione delle comunitĂ locali con le PP.AA. al fine di prevenire o sanare situazioni di illegittimitĂ e/o illegalitĂ che compromettono lo scopo delle pubbliche amministrazioni e la corretta e proficua gestione della âPubblica Amministrazioneâ; g) per adottare e coordinare tutte le iniziative, interne ed esterne, in tutte le forme legittime, sia a livello locale sia a livello nazionale, tra tutti i soggetti concorrenti e legittimamente costituiti , per la difesa degli interessi protetti dal presente statuto; h) concorrere a sviluppare nei cittadini - singoli o associati - e nei dipendenti degli enti pubblici territoriali senso di appartenenza alla comunitĂ locale, responsabilitĂ per le forme di gestione del patrimonio pubblico e degli interessi connessi, anche tramite lâattivazione di iniziative di audit civico, di elaborazione condivisa della carta della qualitĂ dei servizi, della verifica degli standard di qualitĂ dei servizi erogati, di tutte le forme di tutela e di difesa giuridicamente disponibili, a partire dalla class action; i) contribuire a sviluppare, anche mediante l'auotoregolazione, nelle PP.AA. e nelle comunitĂ di riferimento, la cultura e la pratica della responsabilitĂ sociale intesa come governance allargata, coinvolgimento dei portatori dei diversi interessi, accountability e rendicontazione sociale delle attivitĂ istituzionali con strumenti chiari e accessibili. Art. 3 Strumenti Per il perseguimento dei fini lâAssociazione si doterĂ di tutti gli strumenti mobili ed immobili, e adotterĂ tutte le azioni necessarie per le soluzioni organizzative piĂš idonee e per il massimo raggiungimento dei risultati in favore degli associati. Lâassociazione potrĂ inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutti i negozi giuridici e le operazioni necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando o partecipando con altre associazioni od enti nazionali ed esteri che perseguano finalitĂ analoghe. Lâassociazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, può, tuttavia, assumer lavoratori dipendenti od avvalersi di lavoro autonomo per assicurare il funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attivitĂ . Può riconoscere rimborsi spese per lâesercizio degli incarichi istituzionali con insindacabile delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, e comunque non oltre i limiti delle disponibilitĂ finanziarie dellâAssociazione. Può inoltre prevedere prestazioni retribuite per la copertura di cariche sociali, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, in considerazione del tempo dedicato, del lavoro profuso e della qualitĂ della prestazione. Art. 4. Regolamento e Codice Etico Il presente Statuto è integrato dal Regolamento e dal Codice Etico approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 5 - Soci Possono far parte dellâassociazione le persone fisiche, le persone giuridiche, riconosciute o non, che ne condividono gli scopi e manifestino lâintenzione allâadesione. Condizione necessaria per la partecipazione allâassociazione è il pagamento della quota associativa. Lâassociazione si riserva il diritto di ammettere o meno i soci secondo le norme interne e generali. La durata della qualifica di associato è annuale o pluriennale sulla base delle norme regolamentari. Gli associati sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa nonchĂŠ al rispetto dello statuto, del Regolamento, del Codice Etico e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Le quote dei contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. I soci sono classificati nelle seguenti categorie: a) Soci fondatori, coloro che hanno partecipano allâatto costitutivo; b) Soci ordinari, coloro che, condividendo le finalitĂ dellâAssociazione, aderiscono versando la quota; d) Soci Onorari sono coloro che concorrono al sostegno ed alla positiva crescita dellâAssociazione con i loro meriti e prestigio personale con particolare, meritevole, proficua e documentata attivitĂ prestata in favore della medesima . Al fine di poter partecipare alle assemblee, per esprimere validamente il proprio voto o concorrere alle cariche ed alla vita dellâAssociazione, è necessario essere in regola con il pagamento della quota annuale corrente e con quelle pregresse. Ciascun socio appartiene al Comitato presso il quale è iscritto e da qui esercita senza limitazione il diritto di partecipazione alle attivitĂ associative, nonchĂŠ ogni diritto e dovere previsto da regolamenti o da codici etici emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale. La qualitĂ di associato si perde e/o cessa per: a) recesso o morte del socio; b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontĂ di recedere si considera tacitamente manifestata; c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo Nazionale e locale; d) condanne passate in giudicato relative a reati di peculato, malversazione, concussione, corruzione, truffa ai danni dello Stato e qualsiasi altro delitto non colposo in danno alla Pubblica Ammnistrazione o che, comunque, arrechi danno, anche dâimmagine, allâAssociazione. Il recesso, comunque manifestato o deliberato, e lâesclusione hanno effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento mediante ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 6 â Organi Sono organi dellâAssociazione : - lâAssemblea dei soci - il Tesoriere - il Comitato Esecutivo Nazionale - il Consiglio Direttivo Nazionale - il Presidente - il Collegio dei revisori dei conti - il Collegio dei Probiviri Art. 7 - Comitati locali I Comitati Locali costituiscono la principale risorsa operativa dellâAssociazione. Si formano con autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, sulla base dello Statuto, del Codice Etico dellâAssociazione, in ambito territoriale e secondo le norme del Regolamento. Nellâ ambito di loro competenza ed entro gli obbligati riferimenti statutari e regolamentari dellâAssociazione, i Comitati operano per: - promuovere e sviluppare le finalitĂ e le strutture dellâAssociazione secondo iniziative autonome e/o coordinate ai diversi livelli locali della stessa; - collaborare con gli organi nazionali dellâAssociazione in recepimento e sviluppo delle iniziative dagli stessi promosse; - su delega del Consiglio Direttivo Nazionale, promuovere e coordinare progetti a valenza nazionale; - organizzare le attivitĂ e i servizi ai soci dellâAssociazione anche con modalitĂ autonome concordate con il Comitato Direttivo Nazionale. Ciascun Comitato Locale elegge il suo Presidente che ne è legale rappresentate e un consiglio direttivo dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica. I Comitati Locali rappresentano lâAssociazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, di Enti, Associazioni ed organizzazioni sociali e politiche di livello territoriale e svolgono, promuovono e perseguono gli scopi sociali dellâAssociazione. Art. 8 - Coordinamento Locale Sulla base della dislocazione territoriale e della pluralitĂ dei Comitati potranno essere istituti Coordinamenti Provinciali e Regionali approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale con compiti di: - definizione, coordinamento ed implemento di ambito territoriale dei Comitati Locali; - rappresentanza rispetto ad Enti, Associazioni, organizzazioni politiche e istituzionali di analogo livello. Gli organismi dirigenti dei Coordinamenti sono eletti dallâassemblea dei delegati dei Comitati locali operanti nellâambito territoriale di riferimento in ragione di un delegato per Comitato. Art. 10 â Assemblea Generale LâAssemblea Generale è costituita da tutti i soci dellâAssociazione e rappresenta la massima espressione partecipativa. Eâ composta dai delegati dei Comitati o dei Coordinamenti. Ogni Comitato locale avrĂ diritto a partecipare allâAssemblea per il tramite di un rappresentante il quale esprimerĂ la quantitĂ di voti pari al numero di soci che rappresenta. I Coordinamenti locali avranno diritto di partecipare allâassemblea rappresentati dallâesponente del massimo livello di coordinamento raggiunto nellâambito regionale, non avranno tuttavia diritto di voto. AllâAssemblea partecipano i soci legittimati anche attraverso proprio delegato. Ă presieduta dal Presidente dellâAssociazione che nomina un segretario per la stesura del verbale, che sarĂ sottoscritto da entrambi al termine dellâadunanza. Si riunisce almeno una volta allâanno e tutte le volte che sia necessario, su convocazione del Presidente dellâAssociazione o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, mediante comunicazione ai suoi membri, contenente lâordine del giorno, con preavviso di almeno sette giorni, tramite affissione nella sede legale dellâAssociazione, presso i singoli Comitati Locali e Coordinamenti , o telefax, o via e-mail certificata. Ove siano presenti tutti i membri non è necessaria la previa convocazione. Lâassemblea è validamente convocata ove siano presenti, in prima convocazione, almeno la metĂ piĂš uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Si esprime a maggioranza. Compete allâAssemblea Generale: la ratifica del Bilancio, lâelezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, del collegio dei Revisori Contabili, del Collegio dei Probi Viri. Provvede alla definizione degli indirizzi generali dellâAssociazione ed alla sollecitazione, ove necessario, degli organi dellâAssociazione. Può proporre lo scioglimento dellâAssociazione con delibera assunta con la maggioranza dei due terzi dei propri membri. Decide sulla eventuale istituzione di sezioni tematiche, la definizione delle loro competenze, organizzazione e regole di funzionamento Art. 11 - Consiglio Direttivo Nazionale Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente dellâAssociazione, ed ove impossibilitato od assente dal Vice Presidente, e si compone di un numero minimo di 8 fino ad un massimo di 14 membri eletti. Ai soci fondatori è riservata la partecipazione di diritto quale Consigliere nel Consiglio Direttivo Nazionale. Ai restanti posti in seno al Consiglio Direttivo Nazionale si accede tramite singola candidatura e su elezione da parte dellâAssemblea dei Soci secondo le ordinarie regole. Il consigliere dura in carica quattro anni e i suoi membri posso essere rieletti. I consiglieri restano in carica sino alla loro revoca e, in caso di estromissione dallâassociazione, dimissioni, morte, recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nellâultima Assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti od, ove ciò non sia possibile, con votazione interna al Consiglio. Il Consiglio determina gli indirizzi generali dellâAssociazione vincolanti per tutti i livelli. Redige i Regolamenti e il Codice Etico. Determina le modalitĂ di elezione dei rappresentanti e il numero degli eleggibili nei comitati e nei coordinamenti. Approva gli atti costitutivi dei Comitati e dei Coordinamenti. Elegge al proprio interno i membri del Comitato Esecutivo Nazionale e sovrintende , orientando la sua attivitĂ . Collabora, regolandone le forme e concordandone i contenuti con il Comitato Tecnico Scientifico e con tutti gli Enti che concorrono alle iniziative nazionali adottate dallâAssociazione. Gestisce il patrimonio. Nomina il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare, con motivazione, parte delle proprie attribuzioni al Presidente e/o al Comitato Esecutivo Nazionale, determinando i limiti della delega, conformemente alle norme di legge e dello statuto. Svolge ogni attivitĂ non riservata agli altri organi dellâAssociazione e riconosciuta per legge. Per la sua validità è necessaria, in prima convocazione la maggioranza dei suoi componenti, in seconda , qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazione sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di paritĂ , prevale il voto del Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio dandone comunicazione formale ai consiglieri con lâindicazione dellâordine del giorno. In casi di urgenza vale la comunicazione telefonica e telematica. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce sia presso la sede nazionale dellâAssociazione sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario e quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi membri. Art. 12 - Comitato Esecutivo Nazionale Il Comitato esecutivo coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo Nazionale nel recepire, coordinare, gestire e dare attuazione alle decisioni assunte. Ciascun membro potrĂ essere incaricato dal Consiglio Direttivo di uno o piĂš settori di intervento dellâAssociazione. Risponde direttamente al Consiglio Direttivo ed al Presidente nellâattuazione delle determinazioni assembleari e nello svolgimento della gestione dellâAssociazione. Il Presidente, od il Vice Presidente, i responsabili dei Coordinamenti Regionali o Provinciali ed il Tesoriere, fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo Nazionale. Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto dai membri di diritto e da quelli nominati ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo Nazionali tra tutti i soci che ne facciano richiesta iscrivendosi in apposite liste tenute presso la Presidenza o, ove costituita, dalla Segreteria. Art. 14 - Presidente e Vicepresidente. Il Presidente, o in assenza od impedimento il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale attiva e passiva dellâAssociazione dinanzi a terzi, alla Pubblica Amministrazione ed allâAutoritĂ Giudiziaria, può nominare avvocati e procuratori generali e speciali. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ove ha diritto di voto. Nomina gli organi e le cariche assembleari. Preside il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato Esecutivo Nazionale. Coordina e promuove, dâintesa con il Consiglio Direttivo Nazionale, le attivitĂ dellâAssociazione nel quadro delle disposizioni statutarie. Propone al Consiglio Direttivo Nazionale i nominativi del Comitato Esecutivo Nazionale. Esercita potere generale di verifica sulle attivitĂ di ogni livello territoriale, sospendendo, dâintesa con il Consiglio Direttivo Nazionale, le iniziative in contrasto con le norme statutarie, regolamentari dellâAssociazione o con la legge. Avvia le procedure disciplinari per le esclusioni. Ha tutti i poteri di azione, proposta, nomina e convocazione previsti dallo Statuto e dai Regolamenti . Può delegare parte dei propri poteri di azione o rappresentanza ad altri membri del Consiglio Direttivo oppure ad altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela attiva passiva degli interessi e diritti dellâAssociazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Art. 15. Il Tesoriere Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Associazione e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o da norme patrizie. La tesoreria è tenuta dal Tesoriere che viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilitĂ , effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto annuale accompagnandolo da idonea relazione e lo presenta al Consiglio Direttivo Nazionale per lâapprovazione. Provvede senza autorizzazione ai pagamenti ed alle riscossioni correnti deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale, relaziona il medesimo ogni quattro mesi sullo stato dei conti e sullo stato economico. Il tesoriere custodisce i libri contabili, può essere autorizzato, previa delega del Presidente, ad operare sui conti correnti intestati allâAssociazione ed utilizzarne gli usuali mezzi di pagamento. Le attivitĂ della Tesoreria vengono svolte, ove possibile, con metodi informatici diretti alla semplificazione,alla rendicontazione ed alla estrapolazione immediata dei dati. Compie ogni altra attivitĂ utile o necessaria allâAssociazione a lui delegata. Art. 16 Segreteria Nazionale Lâassociazione potrĂ avvalersi per lâespletamento delle attivitĂ amministrative interne di apposita Segreteria Nazionale secondo le norme del Regolamento. Art. 17. Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei revisori dei Conti, costituto ove si renda necessario, è composto da quattro membri scelti tra i soci aventi diritto al voto o tra i nominativi iscritti nellâAlbo Nazionale dei Revisori Contabili. Vige il divieto della cumulabilitĂ di questa carica con le altre dellâAssociazione. Il Collegio nomina,nel proprio ambito, il Presidente. Controlla la gestione contabile dellâAssociazione e redige le relazioni di bilancio consuntivo e preventivo. Accerta la consistenza di cassa e lâesistenza di valori e di titoli di proprietĂ sociale. In qualsiasi momento può procedere ad atti di ispezione e controllo dellâattivitĂ contabile ed economica dellâAssociazione, svolgendo ogni attivitĂ di legge, riconosciuta od imposta. I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Art. 18- Collegio dei Probiviri Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri che scelgono tra loro il Presidente del Collegio, con poteri di rappresentanza. Il Collegio dei probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie, etiche e regolamentari da parte dei soci e degli organi sociali e dirime eventuali controversie insorte tra i soci e tra questi e gli organi sociali , ovvero tra soci e terzi, escluse quelle che per legge e per statuto competono ad altre entitĂ giudicanti. Esercita i suoi poteri in piena indipendenza, per propria iniziativa o su segnalazione del Consigli Direttivo Nazionale. Esamina e giudica secondo equitĂ in via arbitraria irritale e senza formalitĂ di procedura, trasmettendo il suo giudizio insindacabile al Consiglio Direttivo Nazionale per i provvedimenti attuativi. I Probiviri possono essere anche eletti fra i non soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Art. 19- Comitato Tecnico Scientifico Il Consiglio Direttivo Nazionale può costituire il Comitato Tecnico Scientifico. Ă composto da membri scelti tra esperti, professionisti, periti e studiosi delle materie e delle questioni oggetto dellâattivitĂ dellâassociazione, affrontate direttamente o correlate ai temi di interesse. I membri vengono nominati dal Presidente Nazionale anche su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Comitato Tecnico Scientifico ha come compito principale quello di stilare pareri, consulenze ed valutazioni tecniche su temi generali o di specialitĂ , utili agli organi dellâAssociazione per lâespletamento degli scopi e delle funzioni proprie della medesima. Ha il compito di approfondire, sviluppare, condividere con la comunitĂ generalizzata e/o scientifica, nellâambito di approcci specialistici, le materie di interesse dellâAssociazione. Il Comitato Tecnico Scientifico potrĂ essere diviso in settori, secondo regolamento, al fine di meglio indirizzare le risorse e le energie impegnate. PotrĂ , previo incarico od autorizzazione del Presidente Nazionale o del Consiglio Direttivo Nazionale, presentare a terzi pareri, consulenze, redigere articoli da pubblicare, trasmettere comunicati e quantâaltro di utile alla diffusione dellâoperato, dei temi, delle ricerche ed approfondimenti dellâAssociazione. Art. 20 - Patrimonio LâAssociazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attivitĂ da: - quote associative e contributi degli aderenti; - risorse di origine pubblica o privata acquisite in qualitĂ di corrispettivo per servizi e prestazioni rese, anche verso terzi; - sovvenzioni e contributi di privati, Fondazioni, Istituti di credito e non, Associazioni, Fondi, Comitati per il tramite di rimessa diretta, bando, gara o concorso, sia nazionali che esteri; - sovvenzioni e contributi dellâUnione Europea, dello Stato, Regioni, Provincia e Comuni, di istituzioni o di Enti pubblici, nazionali o esteri; - somme derivanti da specifici finanziamenti erogati in base a disposizioni statali e regionali o a seguito di rapporti convenzionali con soggetti pubblici e privati; - entrate derivanti da attivitĂ commerciali e produttive marginali od occasionali; - donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti allâAssociazione a qualunque titolo. - rimborsi derivanti da convenzioni; - da tutte le attivitĂ remunerate svolte a qualsiasi titolo dallâAssociazione. - da qualsivoglia entrata legittimamente acquisibile. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione, e dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrĂ devoluto a fini di utilitĂ sociale. Art. 21 â Esercizio Lâesercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo Nazionale entro novanta giorni dalla chiusura dellâesercizio dovrĂ redigere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo. In ogni caso i suddetti bilanci dovranno essere deliberati e approvati entro il 30 giugno di ciascun anno. Eâ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchĂŠ fondi, riserve o capitale durante la vita dellâAssociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Lâ Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per quanto previsto dal presente Statuto. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali. Art. 22 Modifiche Statuto Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dallâAssemblea dal Consiglio Direttivo Nazionale con la maggioranza di due terzi dei voti. Lâassemblea sarĂ validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei membri dellâassemblea deputata. Art. 23 â Scioglimento dellâAssociazione Lo scioglimento dellâAssociazione è deliberato dallâAssemblea dei Generale dei soci, di proprio impulso o su proposta del presidente. La deliberazione dovrĂ essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei proprio membri. Lâassemblea sarĂ validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei membri dellâassemblea deputata. Art. 24 â Controversie â Clausola Compromissoria Ogni controversia relativa alle vicende interne allâAssociazione, tra i soci dovrĂ essere preventivamente devoluta, ove consentito dalla legge, al collegio dei Probi Viri ed in seconda istanza ad un collegio di arbitri composto da tre membri, uno scelto per parte ed il terzo, in qualitĂ di Presidente, eletto di comune accordo. In mancanza di accordo sul nominativo del Presidente, vi provvederĂ il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Si elegge quale Foro competente quello di Roma. Art. 25 â Disposizioni finali Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite Regolamento, dal Codice Etico e dal Codice Civile. Francesco Desideri Fabio Prasca Mario Porri Raffaele Pinto Lidia Mazzola Anna Dizione Maria Grazia Nardelli Maria Regina Silvia Garau |
Lo Statuto
















