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Lo Statuto

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Domenica 14 Dicembre 2008 20:24

STATUTO


Art. 1 Denominazione e sede legale

Ai sensi della Legge n. 383/2000 e delle norme del Codice Civile in materia di associazioni è costituita l’Associazione Nazionale dei dipendenti e dei cittadini-utenti degli uffici e servizi erogati dagli Enti che afferiscono al compartimento delle Regioni, Autonomie Locali e Camere di Commercio Industria ed Artigianato denominata "ANTIGENE” . Con sede legale in Roma, Piazzale Clodio N. 61, e la facoltà di istituire con deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, anche all’estero, sedi secondarie e uffici distaccati.

Lo spostamento della sede legale non richiede una modifica statutaria..

La durata dell’Associazione è fissata fino al 2050.

Art. 2 FinalitĂ 

1. L’Associazione, con finalità di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, si ispira ai principi di solidarietà, unità, consociatività, responsabilità sociale. L’Associazione è senza fini di lucro, apartitica, politicamente non schierata, autonoma nei suoi presupposti e nella sua prassi e svolge la propria attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi nel pieno rispetto della dignità e libertà del singolo.

2. L’Associazione in particolare si costituisce per concorrere all’attuazione concreta dei principi inderogabili della P.A.: eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza, efficacia, economicità nonché dei principi desumibili dal Trattato Europeo: parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, dovere di motivazione e tutela giurisdizionale, diritto all’informazione, diritto dei cittadini-utenti alla universalità, accessibilità e qualità dei servizi, diritto dei consumatori a un grado di protezione elevato.

b) per porsi come manifestazione originaria e non comprimibile di cittadinanza societaria a livello di soggetti utenti e agenti nell’ambito degli uffici e servizi pubblici degli Enti Locali, Regioni e camere di commercio, industria e artigianato al fine di concorrere ad individuare, rappresentare e collegare diritti soggettivi ed interessi legittimi delle professionalità interne , sia dei cittadini-utenti che ne usufruiscono ;

c) per concorrere a promuovere un modello condiviso basato sulle competenze, sullo snellimento e semplificazione delle procedure burocratiche, sulla riqualificazione e formazione continua del personale, sulla specializzazione delle attivitĂ  di governance, sul coinvolgimento dei diversi portatori di interessi;

d) per promuovere azioni di difesa individuale e collettiva nelle situazioni di disapplicazione contrattuale e/o legislativa dei principi fondamentali dell’azione della P.A. posti a tutela: sia dei diritti dei lavoratori, nell’ambito della piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro in regime privatistico sia dei diritti dei cittadini-utenti, anche in relazione agli eventuali conseguenti danni patrimoniali, erariali e da disservizio causati in modo diretto od indiretto in danno alla cittadinanza ;

e) per promuovere, nel principio della trasparenza, la massima pubblicizzazione degli atti di organizzazione, di programmazione, dei piani esecutivi di gestione, di bilancio, degli strumenti di controllo, di valutazione del personale, di misurazione della qualitĂ  e quantitĂ  dei servizi, obblighi di prestazione di pubblici servizi degli Enti e di tutti quelli riferibili alle finalitĂ  delle lettere precedenti, quali atti di pubblico interesse;

f) per concorrere a favorire lo sviluppo della cultura del rispetto delle regole e della legalità nel territorio d’appartenenza e la collaborazione delle comunità locali con le PP.AA. al fine di prevenire o sanare situazioni di illegittimità e/o illegalità che compromettono lo scopo delle pubbliche amministrazioni e la corretta e proficua gestione della “Pubblica Amministrazione”;

g) per adottare e coordinare tutte le iniziative, interne ed esterne, in tutte le forme legittime, sia a livello locale sia a livello nazionale, tra tutti i soggetti concorrenti e legittimamente costituiti , per la difesa degli interessi protetti dal presente statuto;

h) concorrere a sviluppare nei cittadini - singoli o associati - e nei dipendenti degli enti pubblici territoriali senso di appartenenza alla comunità locale, responsabilità per le forme di gestione del patrimonio pubblico e degli interessi connessi, anche tramite l’attivazione di iniziative di audit civico, di elaborazione condivisa della carta della qualità dei servizi, della verifica degli standard di qualità dei servizi erogati, di tutte le forme di tutela e di difesa giuridicamente disponibili, a partire dalla class action;

i) contribuire a sviluppare, anche mediante l'auotoregolazione, nelle PP.AA. e nelle comunitĂ  di riferimento, la cultura e la pratica della responsabilitĂ  sociale intesa come governance allargata, coinvolgimento dei portatori dei diversi interessi, accountability e rendicontazione sociale delle attivitĂ  istituzionali con strumenti chiari e accessibili.

Art. 3 Strumenti

Per il perseguimento dei fini l’Associazione si doterà di tutti gli strumenti mobili ed immobili, e adotterà tutte le azioni necessarie per le soluzioni organizzative più idonee e per il massimo raggiungimento dei risultati in favore degli associati.

L’associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutti i negozi giuridici e le operazioni necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando o partecipando con altre associazioni od enti nazionali ed esteri che perseguano finalità analoghe.

L’associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, può, tuttavia, assumer lavoratori dipendenti od avvalersi di lavoro autonomo per assicurare il funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Può riconoscere rimborsi spese per l’esercizio degli incarichi istituzionali con insindacabile delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, e comunque non oltre i limiti delle disponibilità finanziarie dell’Associazione.

Può inoltre prevedere prestazioni retribuite per la copertura di cariche sociali, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, in considerazione del tempo dedicato, del lavoro profuso e della qualità della prestazione.

Art. 4. Regolamento e Codice Etico

Il presente Statuto è integrato dal Regolamento e dal Codice Etico approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 5 - Soci

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, riconosciute o non, che ne condividono gli scopi e manifestino l’intenzione all’adesione.

Condizione necessaria per la partecipazione all’associazione è il pagamento della quota associativa. L’associazione si riserva il diritto di ammettere o meno i soci secondo le norme interne e generali.

La durata della qualifica di associato è annuale o pluriennale sulla base delle norme regolamentari.

Gli associati sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa nonchĂŠ al rispetto dello statuto, del Regolamento, del Codice Etico e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le quote dei contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci sono classificati nelle seguenti categorie:

a) Soci fondatori, coloro che hanno partecipano all’atto costitutivo;

b) Soci ordinari, coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, aderiscono versando la quota;

d) Soci Onorari sono coloro che concorrono al sostegno ed alla positiva crescita dell’Associazione con i loro meriti e prestigio personale con particolare, meritevole, proficua e documentata attività prestata in favore della medesima .

Al fine di poter partecipare alle assemblee, per esprimere validamente il proprio voto o concorrere alle cariche ed alla vita dell’Associazione, è necessario essere in regola con il pagamento della quota annuale corrente e con quelle pregresse.

Ciascun socio appartiene al Comitato presso il quale è iscritto e da qui esercita senza limitazione il diritto di partecipazione alle attività associative, nonchÊ ogni diritto e dovere previsto da regolamenti o da codici etici emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La qualitĂ  di associato si perde e/o cessa per:

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontĂ  di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo Nazionale e locale;

d) condanne passate in giudicato relative a reati di peculato, malversazione, concussione, corruzione, truffa ai danni dello Stato e qualsiasi altro delitto non colposo in danno alla Pubblica Ammnistrazione o che, comunque, arrechi danno, anche d’immagine, all’Associazione.

Il recesso, comunque manifestato o deliberato, e l’esclusione hanno effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento mediante ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 6 – Organi

Sono organi dell’Associazione :

- l’Assemblea dei soci

- il Tesoriere

- il Comitato Esecutivo Nazionale

- il Consiglio Direttivo Nazionale

- il Presidente

- il Collegio dei revisori dei conti

- il Collegio dei Probiviri

Art. 7 - Comitati locali

I Comitati Locali costituiscono la principale risorsa operativa dell’Associazione.

Si formano con autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, sulla base dello Statuto, del Codice Etico dell’Associazione, in ambito territoriale e secondo le norme del Regolamento.

Nell’ ambito di loro competenza ed entro gli obbligati riferimenti statutari e regolamentari dell’Associazione, i Comitati operano per:

- promuovere e sviluppare le finalità e le strutture dell’Associazione secondo iniziative autonome e/o coordinate ai diversi livelli locali della stessa;

- collaborare con gli organi nazionali dell’Associazione in recepimento e sviluppo delle iniziative dagli stessi promosse;

- su delega del Consiglio Direttivo Nazionale, promuovere e coordinare progetti a valenza nazionale;

- organizzare le attività e i servizi ai soci dell’Associazione anche con modalità autonome concordate con il Comitato Direttivo Nazionale.

Ciascun Comitato Locale elegge il suo Presidente che ne è legale rappresentate e un consiglio direttivo dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.

I Comitati Locali rappresentano l’Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, di Enti, Associazioni ed organizzazioni sociali e politiche di livello territoriale e svolgono, promuovono e perseguono gli scopi sociali dell’Associazione.

Art. 8 - Coordinamento Locale

Sulla base della dislocazione territoriale e della pluralitĂ  dei Comitati potranno essere istituti Coordinamenti Provinciali e Regionali approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale con compiti di:

- definizione, coordinamento ed implemento di ambito territoriale dei Comitati Locali;

- rappresentanza rispetto ad Enti, Associazioni, organizzazioni politiche e istituzionali di analogo livello.

Gli organismi dirigenti dei Coordinamenti sono eletti dall’assemblea dei delegati dei Comitati locali operanti nell’ambito territoriale di riferimento in ragione di un delegato per Comitato.

Art. 10 – Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci dell’Associazione e rappresenta la massima espressione partecipativa.

E’ composta dai delegati dei Comitati o dei Coordinamenti. Ogni Comitato locale avrà diritto a partecipare all’Assemblea per il tramite di un rappresentante il quale esprimerà la quantità di voti pari al numero di soci che rappresenta. I Coordinamenti locali avranno diritto di partecipare all’assemblea rappresentati dall’esponente del massimo livello di coordinamento raggiunto nell’ambito regionale, non avranno tuttavia diritto di voto.

All’Assemblea partecipano i soci legittimati anche attraverso proprio delegato.

È presieduta dal Presidente dell’Associazione che nomina un segretario per la stesura del verbale, che sarà sottoscritto da entrambi al termine dell’adunanza.

Si riunisce almeno una volta all’anno e tutte le volte che sia necessario, su convocazione del Presidente dell’Associazione o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, mediante comunicazione ai suoi membri, contenente l’ordine del giorno, con preavviso di almeno sette giorni, tramite affissione nella sede legale dell’Associazione, presso i singoli Comitati Locali e Coordinamenti , o telefax, o via e-mail certificata. Ove siano presenti tutti i membri non è necessaria la previa convocazione.

L’assemblea è validamente convocata ove siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Si esprime a maggioranza.

Compete all’Assemblea Generale: la ratifica del Bilancio, l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, del collegio dei Revisori Contabili, del Collegio dei Probi Viri. Provvede alla definizione degli indirizzi generali dell’Associazione ed alla sollecitazione, ove necessario, degli organi dell’Associazione.

Può proporre lo scioglimento dell’Associazione con delibera assunta con la maggioranza dei due terzi dei propri membri.

Decide sulla eventuale istituzione di sezioni tematiche, la definizione delle loro competenze, organizzazione e regole di funzionamento

Art. 11 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente dell’Associazione, ed ove impossibilitato od assente dal Vice Presidente, e si compone di un numero minimo di 8 fino ad un massimo di 14 membri eletti.

Ai soci fondatori è riservata la partecipazione di diritto quale Consigliere nel Consiglio Direttivo Nazionale.

Ai restanti posti in seno al Consiglio Direttivo Nazionale si accede tramite singola candidatura e su elezione da parte dell’Assemblea dei Soci secondo le ordinarie regole.

Il consigliere dura in carica quattro anni e i suoi membri posso essere rieletti.

I consiglieri restano in carica sino alla loro revoca e, in caso di estromissione dall’associazione, dimissioni, morte, recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima Assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti od, ove ciò non sia possibile, con votazione interna al Consiglio.

Il Consiglio determina gli indirizzi generali dell’Associazione vincolanti per tutti i livelli.

Redige i Regolamenti e il Codice Etico.

Determina le modalitĂ  di elezione dei rappresentanti e il numero degli eleggibili nei comitati e nei coordinamenti.

Approva gli atti costitutivi dei Comitati e dei Coordinamenti.

Elegge al proprio interno i membri del Comitato Esecutivo Nazionale e sovrintende , orientando la sua attivitĂ  .

Collabora, regolandone le forme e concordandone i contenuti con il Comitato Tecnico Scientifico e con tutti gli Enti che concorrono alle iniziative nazionali adottate dall’Associazione.

Gestisce il patrimonio.

Nomina il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare, con motivazione, parte delle proprie attribuzioni al Presidente e/o al Comitato Esecutivo Nazionale, determinando i limiti della delega, conformemente alle norme di legge e dello statuto.

Svolge ogni attività non riservata agli altri organi dell’Associazione e riconosciuta per legge.

Per la sua validità è necessaria, in prima convocazione la maggioranza dei suoi componenti, in seconda , qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazione sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di paritĂ  , prevale il voto del Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio dandone comunicazione formale ai consiglieri con l’indicazione dell’ordine del giorno. In casi di urgenza vale la comunicazione telefonica e telematica.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce sia presso la sede nazionale dell’Associazione sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario e quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 12 - Comitato Esecutivo Nazionale

Il Comitato esecutivo coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo Nazionale nel recepire, coordinare, gestire e dare attuazione alle decisioni assunte. Ciascun membro potrà essere incaricato dal Consiglio Direttivo di uno o più settori di intervento dell’Associazione.

Risponde direttamente al Consiglio Direttivo ed al Presidente nell’attuazione delle determinazioni assembleari e nello svolgimento della gestione dell’Associazione.

Il Presidente, od il Vice Presidente, i responsabili dei Coordinamenti Regionali o Provinciali ed il Tesoriere, fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo Nazionale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto dai membri di diritto e da quelli nominati ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo Nazionali tra tutti i soci che ne facciano richiesta iscrivendosi in apposite liste tenute presso la Presidenza o, ove costituita, dalla Segreteria.

Art. 14 - Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente, o in assenza od impedimento il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale attiva e passiva dell’Associazione dinanzi a terzi, alla Pubblica Amministrazione ed all’Autorità Giudiziaria, può nominare avvocati e procuratori generali e speciali.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ove ha diritto di voto. Nomina gli organi e le cariche assembleari.

Preside il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato Esecutivo Nazionale. Coordina e promuove, d’intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale, le attività dell’Associazione nel quadro delle disposizioni statutarie.

Propone al Consiglio Direttivo Nazionale i nominativi del Comitato Esecutivo Nazionale.

Esercita potere generale di verifica sulle attività di ogni livello territoriale, sospendendo, d’intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale, le iniziative in contrasto con le norme statutarie, regolamentari dell’Associazione o con la legge.

Avvia le procedure disciplinari per le esclusioni.

Ha tutti i poteri di azione, proposta, nomina e convocazione previsti dallo Statuto e dai Regolamenti .

Può delegare parte dei propri poteri di azione o rappresentanza ad altri membri del Consiglio Direttivo oppure ad altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela attiva passiva degli interessi e diritti dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 15. Il Tesoriere

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Associazione e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o da norme patrizie.

La tesoreria è tenuta dal Tesoriere che viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto annuale accompagnandolo da idonea relazione e lo presenta al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione.

Provvede senza autorizzazione ai pagamenti ed alle riscossioni correnti deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale, relaziona il medesimo ogni quattro mesi sullo stato dei conti e sullo stato economico.

Il tesoriere custodisce i libri contabili, può essere autorizzato, previa delega del Presidente, ad operare sui conti correnti intestati all’Associazione ed utilizzarne gli usuali mezzi di pagamento.

Le attivitĂ  della Tesoreria vengono svolte, ove possibile, con metodi informatici diretti alla semplificazione,alla rendicontazione ed alla estrapolazione immediata dei dati.

Compie ogni altra attività utile o necessaria all’Associazione a lui delegata.

Art. 16 Segreteria Nazionale

L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle attività amministrative interne di apposita Segreteria Nazionale secondo le norme del Regolamento.

Art. 17. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti, costituto ove si renda necessario, è composto da quattro membri scelti tra i soci aventi diritto al voto o tra i nominativi iscritti nell’Albo Nazionale dei Revisori Contabili.

Vige il divieto della cumulabilità di questa carica con le altre dell’Associazione.

Il Collegio nomina,nel proprio ambito, il Presidente.

Controlla la gestione contabile dell’Associazione e redige le relazioni di bilancio

consuntivo e preventivo. Accerta la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale. In qualsiasi momento può procedere ad atti di ispezione e controllo dell’attività contabile ed economica dell’Associazione, svolgendo ogni attività di legge, riconosciuta od imposta.

I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 18- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri che scelgono tra loro il Presidente del Collegio, con poteri di rappresentanza.

Il Collegio dei probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie, etiche e regolamentari da parte dei soci e degli organi sociali e dirime eventuali controversie insorte tra i soci e tra questi e gli organi sociali , ovvero tra soci e terzi, escluse quelle che per legge e per statuto competono ad altre entitĂ  giudicanti. Esercita i suoi poteri in piena indipendenza, per propria iniziativa o su segnalazione del Consigli Direttivo Nazionale. Esamina e giudica secondo equitĂ  in via arbitraria irritale e senza formalitĂ  di procedura, trasmettendo il suo giudizio insindacabile al Consiglio Direttivo Nazionale per i provvedimenti attuativi.

I Probiviri possono essere anche eletti fra i non soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 19- Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio Direttivo Nazionale può costituire il Comitato Tecnico Scientifico.

È composto da membri scelti tra esperti, professionisti, periti e studiosi delle materie e delle questioni oggetto dell’attività dell’associazione, affrontate direttamente o correlate ai temi di interesse.

I membri vengono nominati dal Presidente Nazionale anche su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha come compito principale quello di stilare pareri, consulenze ed valutazioni tecniche su temi generali o di specialità, utili agli organi dell’Associazione per l’espletamento degli scopi e delle funzioni proprie della medesima.

Ha il compito di approfondire, sviluppare, condividere con la comunità generalizzata e/o scientifica, nell’ambito di approcci specialistici, le materie di interesse dell’Associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico potrĂ  essere diviso in settori, secondo regolamento, al fine di meglio indirizzare le risorse e le energie impegnate.

Potrà, previo incarico od autorizzazione del Presidente Nazionale o del Consiglio Direttivo Nazionale, presentare a terzi pareri, consulenze, redigere articoli da pubblicare, trasmettere comunicati e quant’altro di utile alla diffusione dell’operato, dei temi, delle ricerche ed approfondimenti dell’Associazione.

Art. 20 - Patrimonio

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- risorse di origine pubblica o privata acquisite in qualitĂ  di corrispettivo per servizi e prestazioni rese, anche verso terzi;

- sovvenzioni e contributi di privati, Fondazioni, Istituti di credito e non, Associazioni, Fondi, Comitati per il tramite di rimessa diretta, bando, gara o concorso, sia nazionali che esteri;

- sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, Regioni, Provincia e Comuni, di istituzioni o di Enti pubblici, nazionali o esteri;

- somme derivanti da specifici finanziamenti erogati in base a disposizioni statali e regionali o a seguito di rapporti convenzionali con soggetti pubblici e privati;

- entrate derivanti da attivitĂ  commerciali e produttive marginali od occasionali;

- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- da tutte le attività remunerate svolte a qualsiasi titolo dall’Associazione.

- da qualsivoglia entrata legittimamente acquisibile.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione, e dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrĂ  devoluto a fini di utilitĂ  sociale.

Art. 21 – Esercizio

L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo Nazionale entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo. In ogni caso i suddetti bilanci dovranno essere deliberati e approvati entro il 30 giugno di ciascun anno.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’ Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per quanto previsto dal presente Statuto.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 22 Modifiche Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea dal Consiglio Direttivo Nazionale con la maggioranza di due terzi dei voti. L’assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei membri dell’assemblea deputata.

Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Generale dei soci, di proprio impulso o su proposta del presidente. La deliberazione dovrà essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei proprio membri. L’assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei membri dell’assemblea deputata.

Art. 24 – Controversie – Clausola Compromissoria

Ogni controversia relativa alle vicende interne all’Associazione, tra i soci dovrà essere preventivamente devoluta, ove consentito dalla legge, al collegio dei Probi Viri ed in seconda istanza ad un collegio di arbitri composto da tre membri, uno scelto per parte ed il terzo, in qualità di Presidente, eletto di comune accordo. In mancanza di accordo sul nominativo del Presidente, vi provvederà il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Si elegge quale Foro competente quello di Roma.

Art. 25 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite Regolamento, dal Codice Etico e dal Codice Civile.

Francesco Desideri

Fabio Prasca

Mario Porri

Raffaele Pinto

Lidia Mazzola

Anna Dizione

Maria Grazia Nardelli

Maria Regina Silvia Garau

 

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di Lidia Mazzola

Vi sara' capitato, gironzolando per certe citta' e frequentandone gli uffici pubblici, di avvertire un’aria viziata che non si stempera nemmeno aprendo le finestre. Quel non so che di chiuso, di stantio tipico dei posti trascurati se non in abbandono, malgrado la massiccia frequentazione e l‘affannato affaccendarsi. Qualcuno se ne sara' accorto tornando dall’estero e rimarcando la differenza di ossigenazione al suo rientro ...