dall'Avvocato Aldo Verini Supplizi, membro del Comitato Tecnico Nazionale di Antigene, a proposito della conciliazione nel disegno di legge 1441 |
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| Lunedì 23 Marzo 2009 09:54 |
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COMMENTO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441 ED IN PARTICOLARE SUL TENTATIVO DICONCILIAZIONE
Il d.d.l. C 1441 quater (Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali) si è riproposto di introdurre nell’ordinamento del lavoro alcune modifiche e innovazioni, in merito alle quali vogliamo con la presente relazione esaminare quella prevista dall’art. 24 n. 1 che riguarda la riformulazione dell’art. 410 c.p.c. – Tentativo di conciliazione. E’ opportuno ricordare brevemente prima di procedere all’indagine della disciplina di questa proposta di riforma, l’origine storica delle conciliazioni stragiudiziali. Il contenzioso del lavoro ha rappresentato storicamente uno dei settori di maggiore utilizzo dello strumento conciliativo nel nostro sistema giuridico, a partire dalla conciliazione dei probiviri prevista dalla L. 15/06/1893 n. 295, ispirata a finalità di pacificazione sociale riconosciuta ai collegi probi virali (composti da un presidente e da due membri eletti tra le categorie interessate sulla base di apposite liste) i quali decidevano con le concezioni paternalistiche che animavano la giustizia del lavoro del tempo, questioni relative ai salari, all’orario di lavoro, allo scioglimento dei contratti, ai rapporti di tirocinio, a trasgressioni disciplinari. Se la conciliazione aveva esito negativo, la controversia doveva essere sottoposta alla cognizione del Giudice ordinario, salva, per le controversie di valore ridotto, la sottoposizione ad una giuria composta da un presidente e quattro membri che, in caso di mancata conciliazione, avrebbe deciso con sentenza immediatamente esecutiva, impugnabile innanzi al Giudice ordinario solo per incompetenza ed eccesso di potere. Nel successivo sistema corporativo, il passaggio conciliativo dinanzi agli organismi corporativi, rappresentava uno strumento di attrazione delle finalità dell’ordinamento, in quanto svolgeva nel contempo una funzione di controllo e di pacificazione sociale sul contenzioso del lavoro. L’art. 431 c.p.c. prevedeva a tal fine la denuncia all’associazione rappresentativa della categoria di appartenenza, quale presupposto per la procedibilità della domanda giudiziale, che poteva essere proposta solo dopo la redazione del processo verbale di mancata conciliazione o dopo 15 giorni dalla denuncia. Soppresso l’ordinamento corporativo, l’istituto della conciliazione mantenne la sua operatività in virtù delle previsioni degli accordi collettivi che prevedevano lo svolgimento della procedura conciliativa innanzi alle associazioni sindacali, anche con previsione di obbligatorietà. Ma con l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, l’art. 24 Cost. indusse dottrina e giurisprudenza a correggere l’interpretazione delle norme contrattuali, nel senso che il tentativo di conciliazione non poteva che ritenersi facoltativo, in mancanza di una espressa previsione legislativa che lo imponesse. Troviamo poi riproposto l’istituto della conciliazione nella L. 604/66, nell’ambito della tutela dei licenziamenti individuali, in funzione di preliminare facoltativo tentativo di composizione amichevole della controversia da svolgersi presso l’UPLMO, quale alternativa alle procedure previste dagli accordi collettivi che, tuttavia, poteva acquistare efficacia esecutiva (previa omologazione del Pretore) solo se si fosse concluso con esito positivo. Con la riforma del 1973 abbiamo assistito ad una significativa riforma dell’istituto della conciliazione, esperibile per tutte le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., essendo il legislatore intervenuto regolando negli artt. 410-411-412 c.p.c. le due forme di conciliazione tramite organismi sindacali o presso la competente Commissione di conciliazione amministrativa, aventi sempre connotazione facoltativa, la cui novità è ravvisabile nel sistema di tutela incentrato sulla figura del singolo lavoratore, assistito ma non più necessariamente rappresentato, dalle associazioni sindacali, il cui ruolo di queste ultime rimaneva comunque quello di garantire i diritti dei lavoratori, stante la sua presenza nelle Commissioni amministrative con quattro rappresentanti. Questa riforma ha tuttavia imposto la regola, all’art. 420 c.p.c., che il Giudice tenti la conciliazione della lite alla prima udienza. Con il progressivo proliferare delle controversie di lavoro e di natura previdenziale, il legislatore ha avvertito l’esigenza di reintrodurre nell’ordinamento disposizioni che limitassero il ricorso all’autorità giudiziaria e con la privatizzazione del pubblico impiego e la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del Giudice ordinario, l’esigenza di deflazione si è resa ancor più impellente, sicché è stato introdotto il regime di obbligatorietà del tentativo di conciliazione a tutte le controversie di lavoro, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Decorsi dieci anni dalla riforma degli artt. 410 ss. c.p.c., introdotta con il D. Lgs. 31/03/1998 n. 80, il nuovo sistema non sembra essere riuscito a favorire effettivamente la definizione in via conciliativa delle controversie, in quanto il numero delle conciliazioni raggiunte è rimasto sostanzialmente invariato. A ciò hanno contribuito fattori che prescindono dalla volontà delle parti, quali: i lunghi tempi di attesa per la convocazione innanzi la D.P.L., sicché decorsi i 60 giorni dall’istanza (90 per le controversie dei lavoratori di amministrazioni pubbliche) il lavoratore decide di adire il Tribunale ordinario; la carente formazione in tecniche di negoziazione assistita dei componenti delle commissioni che riduce la possibilità di far raggiungere alle parti un accordo conciliativo; la latitanza dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni o la loro presenza senza potere, ha reso inutile il tentativo di conciliazione per questa categoria di lavoratori, sebbene la diversa composizione della commissione di conciliazione, di tipo rappresentativo (direttore della DPL, rappresentante del lavoratore e rappresentante dell’amministrazione), rendessero più snello il procedimento conciliativo in fase di accordo. Fatta questa premessa sul percorso storico della conciliazione, era auspicabile che il legislatore conservasse il sistema di tutela incentrato sulla figura del lavoratore, introducendo correttivi diretti a favorire tempi più rapidi del procedimento e formazione sulle tecniche di negoziazione più efficaci, non soddisfatta dalla previsione della scelta dei conciliatori tra quelli iscritti in un albo di soggetti esperti in materie lavoristiche. Ci troviamo invece di fronte ad uno strumento, uguale per le controversie di lavoratori del privato e del pubblico che, così come concepito dal disegno di legge, fa segnare un passo indietro nella tutela dei diritti individuali dei lavoratori e nella loro facoltà di farsi rappresentare. Passando ad un esame più particolare della nuova formulazione dell’art. 410 c.p.c. balza in primo luogo evidente l’equivoca previsione “può promuovere” che fa ritenere una facoltà quella di esperire il tentativo di conciliazione. Trattasi evidentemente di una svista dovuta ad una iniziale volontà del legislatore di non imporre più l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Visto però che non è stata prevista né la modifica, né l’abrogazione dell’art. 412 bis c.p.c. (che prevede come condizione di procedibilità della domanda il tentativo di conciliazione), sarebbe stato opportuno lasciare la precedente formulazione “deve promuovere”. Il nuovo art. 410 c.p.c., inoltre, nel rendere unica la composizione della Commissione ed il contenuto della richiesta del tentativo di conciliazione, penalizza indiscriminatamente la posizione sia del dipendente pubblico che del dipendente privato per le seguenti ragioni: a) è prevista l’abrogazione della previsione, per il dipendente della pubblica amministrazione, di nominare un proprio rappresentante, anche tramite delega all’organizzazione sindacale alla quale aderisce, nel collegio di conciliazione, essendo il collegio composto (oltre che dai rappresentanti del datore di lavoro) da rappresentanti dei lavoratori designati solo dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Di fronte ad una commissione di conciliazione così composta, tutti i lavoratori non iscritti alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative non chiederanno mai la risoluzione della lite in via arbitrale, come prevista dal riformulato art. 412 c.p.c., poiché dovrebbero affidare le sorti delle loro rivendicazioni ad una commissione priva di rappresentanti da loro designati; b) sul contenuto della richiesta, l’attuale disciplina non prevede particolari formalità per il dipendente privato, e mentre, per il dipendente pubblico prevede “l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa”. In base al nuovo art. 410 c.p.c. il legislatore ha invece previsto che la richiesta contenga “l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa”. In sostanza, con l’eliminazione dell’aggettivo “sommaria” impone al lavoratore di svolgere argomentazioni in fatto ed in diritto, equiparabili al contenuto di un ricorso, che nella maggior parte dei casi il soggetto non è in grado di predisporre senza l’ausilio di un professionista o di una competente organizzazione sindacale, con il rischio di incorrere in errori e omissioni che possono rendere annullabile la domanda conciliativa e improcedibile il susseguente ricorso. Per queste ragioni, se le modifiche legislative verranno approvate così come concepite, non sarà certamente favorita la finalità deflattiva delle controversie giudiziali ma verranno invece investiti i Giudici del lavoro di questioni pregiudiziali sulla validità del tentativo obbligatorio di conciliazione, sulla idoneità della domanda a soddisfare il pregiudiziale esame di fatti e ragioni oggetto della pretesa ai fini conciliativi e su questioni di legittimità costituzionale del procedimento. Si rendono quindi necessarie ulteriori riflessioni e correttivi in ordine alle modifiche degli artt. 410 e ss. c.p.c. per evitare di partorire un sistema sicuramente più tecnico e complesso -sotto un profilo procedimentale- e meno garantista riguardo alla tutela del lavoratore, privato della possibilità di farsi rappresentare da organismi dal medesimo designati. |
















Commenti
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