Antigene per un impegno comune contro il demansionamento dei funzionari di categoria D |
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| Giovedì 19 Febbraio 2009 14:59 |
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Ma che si sono messi in testa? Che le Posizioni Organizzative "dirigono", che tutti gli altri (D e C ) â€eseguono" e che la dirigenza , alla fine, “firma†e incassa? L’Associazione Antigene, ha avviato un monitoraggio dei seguenti atti pubblici dirigenziali:
 Dall’esame della documentazione cominciano ad emergere aspetti criticabili nel modo in cui i Comuni, specie quelli dotati di dirigenza, gestiscono e organizzano da anni l’istituto delle P.O. nell’ambito della categoria D e, più in generale, le deleghe delle funzioni dirigenziali. Il nuovo ordinamento professionale introdotto dal CCNL 31 marzo 1999 ha definito le categorie contrattuali, con mansioni equivalenti e tutte esigibili. Nell’ambito della categoria D, nel contempo, è stata istituita l’area delle posizioni organizzative. L’innesto di questo istituto – a causa dei discutibili meccanismi di selezione e della attribuzione di funzioni dirigenziali – sta determinando, a nostro avviso, conseguenze in termini di disorganizzazione e possibile danno erariale . Vediamo di capire perché. Agli incaricati di posizione amministrativa l’art. 8 del CCNL del 1999 riconosce:
 Le funzioni di cui al punto 1., dovrebbero riguardare solo gli Enti privi di dirigenza .Sarebbe , però, necessario che agli incaricati di P.O. “in surroga†venissero affidate risorse umane, finanziarie e strumentali e, non ultimo, potere di rappresentanza all’esterno . Cosa però, in contrasto con la normativa vigente che riserva tali funzioni esclusivamente alla dirigenza. Le funzioni di cui ai punti 2 e 3 dovrebbero riguardare gli incarichi da affidare nei Comuni in cui alle Unità organizzative è preposta una dirigenza , in molti casi numerosa e ben remunerata. Come si è andata attuando, invece, negli anni, la concreta applicazione dell’istituto delle P.O.? Con lo snaturamento da parte di molti Comuni dotati di dirigenza dell’istituto contrattuale delle P.O. Nei Comuni dotati di dirigenza, le posizioni organizzative, in forza delle norme e dei regolamenti, dovrebbero essere:
 Avulse da questa connaturazione contrattuale e regolamentare, le P.O., sembrano invece degenerare:
 La Corte dei Conti (Sez. giur. Regione Sardegna - sentenza 7 aprile 2005 n. 140) è intervenuta per rilevare l’illegittimità dell’attribuzione di incarichi dirigenziali a incaricati di posizione organizzativa nei Comuni nei quali sia presente la dirigenza, (OLIVERI LUIGI, “L’illegittima attribuzione delle funzioni dirigenziali ai quadriâ€. La Corte dei conti si oppone all’â€assalto alla dirigenzaâ€, in LexItalia.it n. 7-8/2005, pag. ). Tale configurazione dell’area delle P.O. è causa di ulteriori effetti negativi per il grave vulnus al principio di economicità dell’azione della P.A. Rileva, infatti, l’inevitabile coincidenza tra gli obiettivi della dirigenza e quelli assegnati da quest’ultima agli incaricati di P.O. Inoltre gli incarichi attribuiti possono spingersi fino riguardare l’intero procedimento amministrativo, ad esclusione della sottoscrizione del provvedimento conclusivo. Se così è, però, non si può non rilevare che le funzioni dirigenziali vengono ad avere in qualche modo un doppione e la responsabilità tipica dirigenziale, consistente nel raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di programmazione strategica, viene ad essere condivisa con un sottostante,in- districabile , livello di responsabilità . La somma degli incarichi di responsabilità organizzativa viene così a configurare, di fatto, un assorbimento della responsabilità dirigenziale, atteso che gli incaricati di P.O. concorrono in gestione, coordinamento e controllo, al raggiungimento dei risultati facenti capo alla dirigenza. Sembrano, d’altra parte, in relazione alle modalità di generalizzata, continuativa e non motivata delega delle funzioni dirigenziali agli incaricati di P.O.,difettare quei legittimi criteri di attribuzione di tali deleghe dettati dall’art. 2 della L. 145/2002 e la trasparente e legittima modalità di compenso delle responsabilità e delle funzioni dirigenziali residue. Sotto un secondo profilo, invece, l’istituzione delle P.O., che non sono gerarchicamente sovraordinate ai funzionari di categoria D, laddove assommano in sé la responsabilità del procedimento, determina lo svuotamento dei compiti e delle funzioni del personale di categoria D, che diviene per lo più destinatario di incarichi di responsabilità irrilevanti “ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa†e inconsistenti quanto a funzioni autonome e professionalmente “ fortiâ€, che dovrebbero caratterizzare la prestazione di lavoro dei quadri. Sembra profilarsi ,tra l’altro, in una tale declinazione delle responsabilità dei dipendenti di categoria D, la possibilità :
 In tale contesto la controversa vicenda della istituzione della vicedirigenza (si veda il testo dell’art. 17-bis del D.lvo. n. 165/2001) rischia di dare il colpo di grazia alla ripresa di una seria discussione sulla istituzione dell’area quadri. L’istituzione e la disciplina della vicedirigenza, secondo la norma interpretativa appena approvata dal Senato (A.C. 2031, art. 7), sarebbero demandate al CCNL e vi potrebbero accedere coloro che hanno i requisiti fissati dall’art. 17-bis del D.lvo. n. 165/2001, ossia “il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamentoâ€. Tali requisiti sono gli stessi anche per i dipendenti delle autonomie locali appartenenti a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri, equivalenza delle posizioni che avrebbe dovuto essere definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica. Secondo la tabella di cui al parere sullo schema di decreto ministeriale (che, ad oggi, non sembra sia stato ancora adottato) rilasciato il 15/03/2007dalla Conferenza Unificata, l’equivalenza nel comparto delle autonomie locali sarebbe stabilita con la categoria D3 o superiori .  E’ ben vero che l’istituzione della vicedirigenza – secondo quanto previsto dalla norma interpretativa approvata dal Senato il 12 febbario 2009 (A.C. 2031, art. 7) - è rimessa alla facoltà delle parti nell’ambito della contrattazione nazionale del comparto di riferimento (fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della legge). Tuttavia, in assenza di un’azione di contrasto, l’istituzione della vicedirigenza nel settore della autonomie locali potrebbe segnare il definitivo demansionamento della maggior parte dei funzionari di categoria D, i quali si vedrebbero - con ulteriori negative ripercussioni per le loro legittime aspirazioni di carriera - sospinti lontano da quella che, nelle intenzioni del legislatore della privatizzazione, avrebbe dovuto essere la loro collocazione naturale, ossia l’area quadri prevista dall’art. 2095 del codice civile.  Come ANTIGENE, riteniamo che , al di là di tante , generiche affermazioni di principio, sia urgente attivarsi per concorrere al chiarimento di un quadro così inquietante, sia per un effettivo rinnovamento degli Enti Locali, sia per l’emersione degli interessi legittimi dei tanti dipendenti implicati. Vi chiediamo , pertanto di prendere contatti con l’Associazione per organizzare gli eventuali atti in difesa , rivalsa e richiesta di ripristino di legittimità . |

















Commenti
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Si genera una sequenza di gerarchie ad incastro ascendente che raggiunge spesso il paradosso, talché tra la dirigenza e l'operativo finale, soprattutto in occasione dei classici progetti pieni di aria fritta, viene a crearsi una distanza tale che - inevitabilmente - produce malumori, incomprensioni, disservizio, disgusto per l'attività lavorativa autentica e in qualche caso addirittura mobbing.
:confused:
Dunque: sono stata trasferità da altro comune nel 2007, sono D ex ottava q.f. (nel vecchio comune ho superato il concorso da ottavo - D3, anche se al comune di Roma la distinzione non esiste più).
Da quando mi sono trasferita ne ho viste di tutti i colori, veramente, e non sto qui a raccontare.
Solo mi sto interessando sindacalmente ad una cosa; ora sono Responsabiole del Personale Asili Nido (un ufficio allo sbando, non gestito per circa 10 anni, che sto con fatica immane cercando di ritirare su).
Prima a coordinare quest'ufficio e la scuola dell'infanzia c'era una P.O., che è andata in pensioe ad agosto.
Il direttore non ha ritenut di rimettere a bando la P.O., e ha messo al posto della stessa due D (io e un'altra collega).
Secondo voi è possibile che il psoto ricoperto da un P.O. al penmsionamento della stessa venga ricoperto da un D?
Ovvero con le medesime mansioni ma senza riconoscimento economico?
Vi faro' sapere.